STATUTO
ASSONAUTICA ROMANA
Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
L’Associazione per la nautica da diporto della città metropolitana di Roma, denominata ASSONAUTICA ROMANA, promossa nell’anno 2007 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma ed operante nell’ambito della stessa città metropolitana, è una Sezione periferica dell’Assonautica Italiana.
L’Assonautica Romana, istituita ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice Civile, è regolata dal presente statuto e non persegue fini di lucro.
Art. 2 – Sede e durata
L’Assonautica Romana ha sede legale in Roma, attualmente in Via Emilio de’ Cavalieri n. 7.
L’Assemblea, con propria delibera, può modificare la sede dell’Associazione e può inoltre istituire delegazioni dell’Assonautica nell’ambito della città metropolitana di appartenenza. La durata dell’Assonautica Romana è illimitata.
Art.3 – Finalità e oggetto sociale
L’Assonautica Romana esercita sull’area della città metropolitana di Roma e, se specificatamente deliberato dal Comitato Esecutivo, anche in altri luoghi, tutte le attività necessarie allo sviluppo della nautica da diporto, promuove il turismo nautico e tutte le attività economiche, produttive e sociali per qualificare e incrementare l’attività del settore. A tal fine, l’Assonautica Romana:
- promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in genere;
- promuove l’organizzazione di manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti e servizi interessanti la nautica, il turismo nautico, il tempo libero, gli sports e le attività connesse;
- cura e gestisce a livello locale, nei settori e nei campi di attività interessanti l’oggetto sociale, le relazioni con le istituzioni locali, con le associazioni di categoria, con gli enti rappresentativi di interessi collegati ai settori di attività indicati nel presente statuto, con i mass-media, con la scuola e con le università;
- promuove la formazione professionale nel settore;
- esercita ogni attività per lo sviluppo nel diportismo nautico;
- fornisce servizi nautici ai diportisti associati.
L’Assonautica Romana nell’ambito negli indirizzi programmatici, rivolge inoltre la propria attività:
- alla promozione e alla formazione di elenchi degli operatori dei settori di rilevanza statutaria, ivi compresi gli skippers e i direttori di porti turistici;
- alla prestazione di assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa, economico-finanziaria, di comunicazione commerciale ai propri associati.
L’Assonautica Romana esercita le proprie attribuzioni in piena autonomia di indirizzo e gestionale.
L’Assonautica Romana potrà inoltre sottoscrivere con la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e con tutti gli altri Enti Pubblici e/o privati locali e nazionali apposite convenzioni per lo sviluppo delle attività nel settore del turismo nautico e della nautica da diporto sia dal punto di vista promozionale che culturale, turistico, sportivo e fieristico.
Art. 4 – Raccordo delle attività con l’Assonautica Italiana
Per garantire la necessaria circolazione delle informazioni relative alle iniziative programmate, l’Assonautica Romana potrà comunicare all’Assonautica Italiana il programma annuale di attività con la descrizione delle iniziative che s’intendono assumere; la relazione a consuntivo degli amministratori ed il numero degli associati. Per lo svolgimento di iniziative nazionali che per loro natura richiedano la collaborazione di strutture territoriali, l’Assonautica Romana costituisce sportello locale dell’Assonautica Italiana nonché sua sede operativa, e conseguentemente esercita a livello territoriale le competenze che le vengono attribuite sulla base di un programma dettagliato dagli interventi.
Art.5 – Soci
I soci dell’Assonautica Romana si distinguono in soci fondatori, sostenitori e ordinari.
Sono soci fondatori la Camera di Commercio e gli enti pubblici e i privati che hanno partecipato alla costituzione dell’Assonautica Romana e che risultino tali dall’atto costitutivo rogato dal Notaio Giancarlo Giuliani il 18/12/2007.
Sono soci sostenitori quelli che oltre alla quota sociale deliberano volontariamente o i contributi straordinari per la promozione dell’attività dell’Assonautica Romana.
Sono soci ordinari tutti quelli i quali versano all’associazione la quota sociale. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Il Comitato Esecutivo potrà deliberare l’istituzione di una speciale categoria di soci junior definendo l’età massima e la speciale quota associativa.
Art. 6 – Ammissione dei soci – Perdita della qualifica di socio
I soci collettivi, per l’ammissione, devono presentare – se adottati – una copia dei rispettivi statuti o atti costitutivi, al fine della verifica della mancanza di conflitto o di contrasto tra le finalità dell’aspirante socio e dell’Assonautica Romana.
I soci individuali sono ammessi su semplice richiesta scritta, con la quale si dichiara di accettare le finalità sociali, e dietro versamento della quota sociale.
Sull’ammissione dei soci sia collettivi che individuali delibera il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente senza l’obbligo di motivarne l’eventuale diniego.
In attesa della riunione del suddetto Organo Collegiale l’ammissione provvisoria è delegata al Presidente.
Al momento dell’iscrizione, viene consegnata ai soci un’apposita tessera di iscrizione che potrà essere integrata anche con altra tessera fornita dall’Assonautica Italiana; non sono ammesse tessere di altra provenienza.
La qualifica di socio viene meno:
- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima lo scadere dell’esercizio finanziario;
- per recesso, in caso di dissenso sull’ammontare della quota sociale o per mancato pagamento della stessa;
- per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo, per accertati motivi di incompatibilità o indegnità.
Sono organi necessari dell’Assonautica Romana:
- il Presidente;
- l’Assemblea dei soci;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore monocratico.
Tutti gli organi restano in carica cinque anni, sono rinnovabili e rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi titolari.
Art. 7 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci sostenitori e ordinari che siano in regola con il pagamento della quota sociale, e si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, e l’approvazione del programma annuale.
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche o quando il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi componenti.
In caso di impedimento del proprio rappresentante in seno all’Assemblea, ciascun socio può indicare un sostituto delegato a rappresentarlo. Ciascun sostituto non può ricevere più di due deleghe.
Art. 8 – Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea:
- approva il programma generale di attività;
- elegge il Presidente;
- elegge i membri del Comitato Esecutivo con le modalità di cui al successivo art. 10;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- stabilisce annualmente la misura delle quote associative per le singole categorie di soci;
- discute la relazione annuale del Presidente sull’attività svolta;
- approva lo statuto e le sue modificazioni in seduta straordinaria;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Monocratico;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione in seduta straordinaria.
Art. 9 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente rappresenta l’Assonautica Romana a tutti gli effetti e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente nomina, tra i propri membri del Comitato Esecutivo, il Vice Presidente, che è incaricato delle funzioni vicarie, che comportano la sostituzione, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.
Il Presidente può delegare al Vice Presidente, o ad altri membri del Comitato Esecutivo, lo svolgimento di particolari funzioni.
Art. 10 – Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede e da un numero di membri compreso tra cinque e undici, nominati dall’Assemblea.
Spetta al Comitato Esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza dell’Assemblea e, in particolare:
- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e proporre le eventuali variazioni di bilancio che non comportino maggiori oneri a carico dei soci, ne determinino una riduzione degli aggregati di spesa riguardanti l’attività promozionale;
- deliberare sulla istituzione, sulla composizione e sul funzionamento di comitati, commissioni o altri organismi consultivi dell’Associazione, operanti nei vari settori di attività;
- deliberare sulla eventuale partecipazione dell’Associazione ad altri organismi quali associazioni, consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative e attività rientranti nelle finalità istituzionali dell’Assonautica Romana;
- deliberare sull’ammissione definitiva dei soci;
- deliberare sulla realizzazione dei programmi, dei progetti delle iniziative per l’attuazione del programma annuale di attività;
- assumere e determinare il trattamento economico del personale dipendente, sulla base del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore terziario;
- nominare, se ritenuto necessario, il Direttore stabilendone il relativo emolumento;
- disporre, su proposta del Direttore, su tutto ciò che concerne la gestione del personale;
- istituire, su proposta del Presidente, gli uffici e i servizi dell’Associazione, indicandone la sede.
Art. 11 – Funzionamento degli Organi collegiali
Le sedute degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
Le votazioni avvengono con scrutinio palese e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Quando si decide sullo statuto o sullo scioglimento, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, con voto segreto se richiesto da un decimo dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Tutti gli Organi collegiali di cui agli articoli precedenti sono presieduti dal Presidente che convoca le riunioni , anche a mezzo fax o e-mail, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea e almeno 3 giorni prima della data fissata per le riunioni del Comitato Esecutivo. Negli stessi termini, l’avviso di convocazione è affisso presso la sede sociale.
La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione; per l’Assemblea, si devono prevedere una prima e una seconda convocazione. Le funzioni di segreteria degli Organi collegiali sono espletate dal Direttore, se nominato, o da persona indicata dal Presidente.
Il verbale di ciascuna riunione è approvato nella seduta successiva.
I membri del Comitato Esecutivo, che non partecipino senza adeguata giustificazione a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti ed in tal caso sono sostituiti entro un mese dalla decadenza, salvo che ci si trovi negli ultimi tre mesi del mandato del Comitato Esecutivo.
Art. 12 – Collegio dei Revisori
Il controllo dell’amministrazione dell’Assonautica Romana è esercitato dal collegio dei revisori , composto da due a tre membri effettivi e due supplenti o da un revisore unico monocratico. I revisori partecipano alle sedute degli organi collegiali.
Art. 13 Finanziamento, patrimonio e amministrazione
Le entrate dell’Assonautica Romana sono costituite dalle quote associative, dai contributi volontari dei soci sostenitori, dalle contribuzioni, lasciti, donazioni, dai proventi per servizi resi ed altri.
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Assonautica Romana gode di piena autonomia amministrativa e finanziaria e, pertanto, risponde in proprio nei confronti dei terzi per le proprie obbligazioni, esclusa ogni solidarietà debitoria delle altre strutture nazionale e locali
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13 – Rapporti con le altre Assonautiche
L’Assonautica Romana in propria autonomia organizzativa, di indirizzo gestionale può costituire strutture per la gestione comune con altre Assonautiche provinciali, con l’Assonautica Italiana o con altra Assonautica o Associazione similari di altre nazioni, per l’attuazione di iniziative temporanee, periodiche o permanenti.
Art. 14- Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea deliberante provvede alla nomina del liquidatore determinandone i poteri e la destinazione delle attività patrimoniali residue.
La delibera che dispone lo scioglimento dell’Associazione deve essere comunicata all’Assonautica Italiana.